Decisione 21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955, n. 86

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 21 dicembre 1954 7 luglio 1955, n. 86

sul ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale il 17 novembre 1954: «Norme per lespletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare

 

Presidente: PERASSI; Relatore: SANDULLI; P. M.:EULA: Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv.  SANTORO PASSARELLI).

 

(omissis)

Con ricorso notificato in termini il 14 novembre 1954, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato innanzi a questa Alta Corte la legge approvata dall'Assemblea regionale il 17 novembre, recante: « norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare .

Questa consta di sette articoli, e attribuisce all'Assessore per la pub­blica istruzione la potest di indire ogni biennio concorsi per posti di maestro elementare, nominando a tal uopo le commissioni giudicatrici, e stabilendo, tra l'altro, che le commissioni stesse operino ripartite in sottocommissioni; qualora il numero dei concorrenti superi i cinquecento.

Rilevato che la legge in parola differisce dalla vigente disciplina statale della materia, in base alla quale la nomina delle commissioni compete ai provveditorati agli studi, e la ripartizione in sottocomissioni autorizzata nei soli casi in cui i candidati siano pi di 1250, il Commissario assume che la legge stessa sarebbe incostituzionale per i se­guenti motivi:

1) non essendo state ancora emanate le norme previste dall'art. 43 St. sic. relative al passaggio dei maestri elementari dallo Stato alla Regione, ed essendo pertanto lo stato giuridico del personale, immesso nei ruoli organici provvisori della Regione, tuttora identico a quello del personale insegnante della amministrazione dello Stato (trattandosi anzi di vero e proprio personale), la Regione potrebbe legiferare in tale settore soltanto uniformandosi alle disposizioni vigenti in campo na­zionale, in ossequio all'art. 97 Cost.. E siccome questo articolo, volto, a garantire a un tempo i legittimi interessi dell'amministrazione e quelli dei partecipanti ai pubblici concorsi, trova attuazione, per quanto riguarda gli insegnamenti, in un complesso di norme ordinarie che disci­plinano i concorsi e il loro svolgimento, le norme stesse dovrebbero avere efficacia anche nella Regione, onde evitare che la legge perda, sia pure potenzialmente, come il ricorso si esprime, quel carattere di generalit che essa deve avere verso tutti coloro che vi hanno legitti­mo interesse. Di conseguenza la competenza normativa della Regione siciliana nel campo in esame troverebbe un limite nel fatto che la le­gislazione statale gi disciplina la materia di concorsi in questione. E poich in tale legislazione la competenza alla nomina delle commisssioni giudicatrici riservata ai provveditori agli studi, sarebbe incostituzionale il demandare la competenza stessa, come fa, all'art.3, la legge impugnata, all'Assemblea regionale.

2) il riferito spostamento di competenza - si aggiunge - non sarebbe neppure giustificato da particolari condizioni o necessit della Regione.

Pertanto, assumendo violati l'art. 14 lett. r) dello Statuto regionale e lart. 97 Costituzione, il Commissario dello Stato chiede che venga di­chiarata l'illegittimit costituzionale della legge impugnata.

Resiste al ricorso la Regione siciliana, la quale, in una memoria di­fensiva in data 15 dicembre 1954. ha osservato che:

a) pacifico che la Regione abbia gi attualmente, non ostante che non sia ancora avvenuto il passaggio ad essa del personale previsto dall'art. 43 St. sic., legislazione esclusiva in materia di istruzione ele­mentare;

b) la competenza alla nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi non attiene allo stato giuridico del personale;

c) la legiferazione da parte della Regione in ordine alla organiz­zazione degli uffici relativi alla istruzione elementare non preclusa, n dall'art. 97 Cost., n dall'art. 43 Statuto siciliano;

d) comunque la disciplina dei concorsi pei posti di insegnante ele­mentare non attiene all'organizzazione degli uffici, e quindi alla ma­teria governata dalle norme costituzionali invocate dal ricorso, bens alla istruzione elementare, che materia riservata alla legislazione regionale;

e) appunto perch trattasi di materia di legislazione esclusiva re­gionale non ha ragion d'essere il richiamo alle particolari condizioni e necessit della Regione che, secondo il Commissario, mancherebbero.

Pertanto la Regione conclude per il rigetto del ricorso.

La difesa dello Stato ha illustrato il ricorso con una memoria a stampa.

Nella discussione orale i difensori hanno illustrato le ragioni esposte nei rispettivi scritti in precedenza depositati.

 

DIRITTO

Ritiene la Corte che la materia regolata dalla legge impugnata vada compresa, in sede di qualificazione, in quella considerata dall'art. 14, lett. r) dello Statuto della Regione siciliana (cfr., sentenza 16 marzo 27 aprile 1951, n. 13).

vero che la citata lettera r) si riferisce puramente e semplicemente all'istruzione elementare - e cio riguarda essenzialniente l'ordina­mento degli studi, la formulazione dei programmi, la istituzione di clas­si e scuole, etc, - mentre l'ordinamento degli uffici e lo stato del perso­nale sono considerati rispettivamente dalle lettere p) e q) dell'art. 14. La Corte per dell'avviso che la disciplina del reclutamento del personale, mentre non attiene n all'ordinamento degli uffici, n allo stato del per­sonale, riguarda in modo immediato e intimo proprio la funzione per l'esercizio della quale ha luogo, e cio, nel caso specifico, proprio la fun­zione della istruzione elementare in s e per s.

Ci non di meno, ove dovesse ritenersi, come entrambe le difese sembra ritengano, che il personale da assumere, in applicazione del­la legge impugnata, diventi automaticamente personale statale, la legge sarebbe incostituzionale, in quanto destinata a legiferare in ordine al modo di assunzione di personale dello Stato, materia in relazione alla quale da ritenere istituzionalmente esclusa ogni potest di legislazione regionale (cfr. la sentenza 12 agosto 1948 - 15 gennaio 1949, n. 6).

La Corte ritiene per che la legge impugnata riguardi (e non possa riguardare) che i ruoli regionali previsti per la prima volta dalla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, e istituiti col D. P. Regione 25 settembre 1947, n. 60, modificato con legge regionale 3 luglio 1948, n. 31.

Non sussiste dunque una incostituzionalit in radice.

Resta a vedere se, una volta riconosciuto il carattere regionale, e non statale, dei ruoli nei quali il personale in questione verr a essere immesso, possano riscontrarsi, nella legge impugnata, i profili di incostituzionalit denunciati nel ricorso. Ma la risposta non pu non essere negativa, dato che in materia alla Regione riconosciuta dall' art.14 dello Statuto potest legislativa esclusiva, e che nell'esercizio di tale forma di potest legislativa la Regione n tenuta a osservare i principi della legislazione statale (e tanto meno a uniformarsi, come si esprime il ricorso, alle disposizioni vigenti in campo nazionale), n vincolata dal fine di soddisfare a condizioni particolari e a interessi propri della Regione.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge ap­provata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 novembre 1954, concernente norme per l'espletamento dei concorsi per posti di in­segnante elementare.