Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 21 dicembre
1954 7 luglio 1955, n. 86
sul ricorso del Commissario dello Stato
avverso la legge approvata dallAssemblea regionale il 17 novembre 1954: «Norme
per lespletamento dei concorsi regionali per posti di insegnante elementare
Presidente: PERASSI; Relatore: SANDULLI;
P. M.:EULA: Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. SANTORO PASSARELLI).
(omissis)
Con ricorso notificato in termini il 14
novembre 1954, il Commissario dello Stato per
Questa consta di sette articoli, e
attribuisce all'Assessore per la pubblica istruzione la potest di indire ogni
biennio concorsi per posti di maestro elementare, nominando a tal uopo le
commissioni giudicatrici, e stabilendo, tra l'altro, che le commissioni stesse
operino ripartite in sottocommissioni; qualora il numero dei concorrenti superi
i cinquecento.
Rilevato che la legge in parola differisce
dalla vigente disciplina statale della materia, in base alla quale la nomina
delle commissioni compete ai provveditorati agli studi, e la ripartizione in
sottocomissioni autorizzata nei soli casi in cui i candidati siano pi di 1250,
il Commissario assume che la legge stessa sarebbe incostituzionale per i seguenti
motivi:
1) non essendo state ancora emanate le
norme previste dall'art.
2) il riferito spostamento di competenza -
si aggiunge - non sarebbe neppure giustificato da particolari condizioni o
necessit della Regione.
Pertanto, assumendo violati l'art. 14
lett. r) dello Statuto regionale e lart.
97 Costituzione, il Commissario dello Stato chiede che venga dichiarata
l'illegittimit costituzionale della legge impugnata.
Resiste al ricorso
a) pacifico che
b) la competenza alla nomina delle commissioni
giudicatrici dei concorsi non attiene allo stato giuridico del personale;
c) la legiferazione da parte della Regione in ordine
alla organizzazione degli uffici relativi alla istruzione elementare non
preclusa, n dall'art. 97 Cost., n dall'art. 43 Statuto siciliano;
d) comunque la disciplina dei concorsi pei posti di
insegnante elementare non attiene all'organizzazione degli uffici, e quindi
alla materia governata dalle norme costituzionali invocate dal ricorso, bens
alla istruzione elementare, che materia riservata alla legislazione
regionale;
e) appunto perch trattasi di materia di legislazione
esclusiva regionale non ha ragion d'essere il richiamo alle particolari
condizioni e necessit della Regione che, secondo il Commissario,
mancherebbero.
Pertanto
La difesa dello Stato ha illustrato il
ricorso con una memoria a stampa.
Nella discussione orale i difensori hanno
illustrato le ragioni esposte nei rispettivi scritti in precedenza depositati.
DIRITTO
Ritiene
vero che la citata lettera r) si riferisce puramente e
semplicemente all'istruzione elementare - e cio riguarda essenzialniente
l'ordinamento degli studi, la formulazione dei programmi, la istituzione di
classi e scuole, etc, - mentre l'ordinamento degli uffici e lo stato del personale
sono considerati rispettivamente dalle lettere p) e q) dell'art. 14.
Ci non di meno, ove dovesse ritenersi,
come entrambe le difese sembra ritengano, che il personale da assumere, in
applicazione della legge impugnata, diventi automaticamente personale statale,
la legge sarebbe incostituzionale, in quanto destinata a legiferare in ordine
al modo di assunzione di personale dello Stato, materia in relazione alla quale
da ritenere istituzionalmente esclusa ogni potest di legislazione regionale
(cfr. la sentenza 12 agosto 1948 - 15 gennaio 1949, n. 6).
Non sussiste dunque una incostituzionalit
in radice.
Resta a vedere se, una volta riconosciuto
il carattere regionale, e non statale, dei ruoli nei quali il personale in
questione verr a essere immesso, possano riscontrarsi, nella legge impugnata,
i profili di incostituzionalit denunciati nel ricorso. Ma la risposta non pu
non essere negativa, dato che in materia alla Regione riconosciuta dall' art.14
dello Statuto potest legislativa esclusiva, e che nell'esercizio di tale forma
di potest legislativa
P.Q.M.
Respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 novembre 1954, concernente norme per l'espletamento dei concorsi per posti di insegnante elementare.